Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Autorizzazioni specifiche
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Art. 5 Criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero

(art. 22 LMB)

1 In caso di autorizzazione per affari con l’estero e di conclusione di contratti di cui all’articolo 20 LMB occorre considerare:

a.
il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale;
b.1
la situazione all’interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all’impiego di bambini-soldato;
c.
gli sforzi della Svizzera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo;
d.
il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all’osservanza del diritto internazionale;
e.
la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

2 L’autorizzazione per affari con l’estero e la conclusione di contratti conformemente all’articolo 20 LMB non è rilasciata se:

a.
il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o interna-zionale;
b.
il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;
c.
il Paese destinatario figura tra i Paesi meno sviluppati nell’elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, stilato dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico2;
d.
esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, le armi da esportare siano impiegate contro la popolazione civile; o
e.
esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, le armi da esportare siano trasferite a un destinatario finale indesiderato.3

3 In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un’autorizzazione per singole armi della categoria KM 1 menzionate nell’allegato 1 e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.4


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
2 L’elenco stilato dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE può essere consultato al seguente sito Internet: www.ocde.org.
3 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
4 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).


Stato 1° gennaio 2010
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