Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

514.20

Ordinanza del DDPS
sul materiale dell’esercito

(Ordinanza sul materiale dell’esercito, OMATEs)

del 6 dicembre 2007 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),

visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,2

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Campo d’applicazione e diritto applicabile

Art. 3 Materiale dell’esercito

Art. 4 Principio d’economicità

Sezione 2: Funzioni, competenze e compiti

Art. 5 Funzioni

Sezione 3: Pianificazione, acquisto e introduzione

Art. 6 Procedura

Art. 7 Pianificazione dei progetti

Art. 8 Valutazione e collaudo

Art. 9 Maturità per l’acquisto

Art. 10 Acquisto

Art. 11 Introduzione

Sezione 4: Utilizzazione

Art. 12 Gestione

Art. 13 Conferenza dei sistemi

Art. 14 Servizio delle modifiche

Sezione 5: Messa fuori servizio

Art. 15 Procedura

Art. 16 Utilizzazione ulteriore

Art. 17 Collezione di materiale storico dell’esercito

Art. 18 Vendita

Art. 19 Eliminazione

Sezione 6: Protezione del materiale dell’esercito

Art. 20 Protezione delle informazioni e delle opere

Art. 21 Gradi di protezione

Art. 22 Principi per il trattamento

Art. 23 Prescrizioni di trattamento

Art. 24 Materiale dell’esercito classificato che si intende prendere con sé all’estero

Art. 25 Responsabilità del rispetto delle prescrizioni

Art. 26 Annuncio della perdita, di abuso o di rischio

Sezione 7: Preventivazione

Art. 27 Principio

Art. 28 Progettazione, collaudo e preparazione dell’acquisto

Art. 29 Programma d’armamento

Art. 30 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento

Art. 31 Munizioni d’istruzione e gestione delle munizioni

Art. 32 Materiale di ricambio e manutenzione

Art. 33 Adeguamenti a progetti d’armamento

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 34 Esecuzione

Art. 35 Diritto previgente: abrogazione

Art. 36 Modifica del diritto vigente

Art. 37 Disposizione transitoria

Art. 38 Entrata in vigore

Allegato 1 1. Definizioni utilizzate nel quadro della copertura del fabbisogno di materiale dell’esercito: 2. Termini relativi alla protezione del materiale dell’esercito:
Allegato 2 Competenze e compiti per conseguire la prontezza materiale dell’esercito 1. Il Comitato di pianificazione delle forze armate (CPFA): 2. Lo SMPEs, in qualità di committente: 3. La BLEs, in qualità di committente e fornitore di prestazioni: 4. La BAC, in quanto fornitore centrale di prestazioni informatiche
del DDPS: 5. Armasuisse, in quanto mandataria interna e servizio centrale d’acquisto: 6. Le forze armate, le unità amministrative dell’Aggruppamento D e terzi legittimati, in qualità di utenti:


RU 2007 6801


1 RS 172.214.1
2 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del DDPS del 14 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6099).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali