514.20
Ordinanza del DDPS
sul materiale dell’esercito
(Ordinanza sul materiale dell’esercito, OMATEs)
del 6 dicembre 2007 (Stato 1° gennaio 2011)
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 OggettoArt. 2 Campo d’applicazione e diritto applicabile
Art. 3 Materiale dell’esercito
Art. 4 Principio d’economicità
Sezione 3: Pianificazione, acquisto e introduzione
Art. 6 ProceduraArt. 7 Pianificazione dei progetti
Art. 8 Valutazione e collaudo
Art. 9 Maturità per l’acquisto
Art. 10 Acquisto
Art. 11 Introduzione
Sezione 4: Utilizzazione
Art. 12 GestioneArt. 13 Conferenza dei sistemi
Art. 14 Servizio delle modifiche
Sezione 5: Messa fuori servizio
Art. 15 ProceduraArt. 16 Utilizzazione ulteriore
Art. 17 Collezione di materiale storico dell’esercito
Art. 18 Vendita
Art. 19 Eliminazione
Sezione 6: Protezione del materiale dell’esercito
Art. 20 Protezione delle informazioni e delle opereArt. 21 Gradi di protezione
Art. 22 Principi per il trattamento
Art. 23 Prescrizioni di trattamento
Art. 24 Materiale dell’esercito classificato che si intende prendere con sé all’estero
Art. 25 Responsabilità del rispetto delle prescrizioni
Art. 26 Annuncio della perdita, di abuso o di rischio
Sezione 7: Preventivazione
Art. 27 PrincipioArt. 28 Progettazione, collaudo e preparazione dell’acquisto
Art. 29 Programma d’armamento
Art. 30 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento
Art. 31 Munizioni d’istruzione e gestione delle munizioni
Art. 32 Materiale di ricambio e manutenzione
Art. 33 Adeguamenti a progetti d’armamento
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 34 EsecuzioneArt. 35 Diritto previgente: abrogazione
Art. 36 Modifica del diritto vigente
Art. 37 Disposizione transitoria
Art. 38 Entrata in vigore
Allegato 1 1. Definizioni utilizzate nel quadro della copertura del fabbisogno di materiale dell’esercito: 2. Termini relativi alla protezione del materiale dell’esercito:
Allegato 2 Competenze e compiti per conseguire la prontezza materiale dell’esercito 1. Il Comitato di pianificazione delle forze armate (CPFA): 2. Lo SMPEs, in qualità di committente: 3. La BLEs, in qualità di committente e fornitore di prestazioni: 4. La BAC, in quanto fornitore centrale di prestazioni informatiche
del DDPS: 5. Armasuisse, in quanto mandataria interna e servizio centrale d’acquisto: 6. Le forze armate, le unità amministrative dell’Aggruppamento D e terzi legittimati, in qualità di utenti:
1 RS 172.214.1
2 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del DDPS del 14 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6099).
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali