514.10
Ordinanza
sull’equipaggiamento personale dei militari
(OEPM)
del 5 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2011)
Sezione 2: Manutenzione, deposito e ritiro
Art. 2 Equipaggiamento per l’entrata in servizioArt. 3 Adattamento
Art. 4 Manutenzione
Art. 5 Custodia
Art. 6 Deposito di oggetti d’equipaggiamento
Art. 6a Deposito dell’arma personale
Art. 6b Esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale
Art. 7 Ritiro cautelativo dell’arma personale
Art. 8 Ritiro dell’equipaggiamento in caso di trascuratezza o abuso
Art. 9 Controllo dell’equipaggiamento
Sezione 3: Cessione in proprietą
Art. 10 Oggetti d’equipaggiamento senza obbligo di restituzioneArt. 11 Cessione del fucile d’assalto
Art. 12 Cessione della pistola
Art. 13
Art. 14 Registrazione
Art. 15 Diritto applicabile
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 16 EsecuzioneArt. 17 Diritto previgente: abrogazione
Art. 18 Entrata in vigore
1 RS 510.10
2 Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).
Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali