Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

514.10

Ordinanza
sull’equipaggiamento personale dei militari

(OEPM)

del 5 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 110 capoverso 3, 114 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 19951 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM),2

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Sezione 2: Manutenzione, deposito e ritiro

Art. 2 Equipaggiamento per l’entrata in servizio

Art. 3 Adattamento

Art. 4 Manutenzione

Art. 5 Custodia

Art. 6 Deposito di oggetti d’equipaggiamento

Art. 6a Deposito dell’arma personale

Art. 6b Esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale

Art. 7 Ritiro cautelativo dell’arma personale

Art. 8 Ritiro dell’equipaggiamento in caso di trascuratezza o abuso

Art. 9 Controllo dell’equipaggiamento

Sezione 3: Cessione in proprietą

Art. 10 Oggetti d’equipaggiamento senza obbligo di restituzione

Art. 11 Cessione del fucile d’assalto

Art. 12 Cessione della pistola

Art. 13

Art. 14 Registrazione

Art. 15 Diritto applicabile

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

Art. 18 Entrata in vigore

RU 2003 5137


1 RS 510.10
2 Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali