512.311
Ordinanza del DDPS
sul tiro fuori del servizio
(Ordinanza del DDPS sul tiro)
dell’11 dicembre 2003 (Stato 1° marzo 2013)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
visti gli articoli 3 capoverso 3, 26 capoversi 1 e 2, 40 capoverso 1 lettera a e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 20031 sul tiro fuori del servizio (ordinanza sul tiro),
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Capitolo 2: Manifestazioni di tiro
Art. 2 Consegna di munizione per manifestazioni di tiroArt. 3 Tiri per giovani con fucile d’assalto
Art. 4 Tiri al di fuori delle societą di tiro riconosciute
Art. 5 Copertura assicurativa
Capitolo 5: Organizzazione dei tiri
Art. 13 Prescrizioni di sicurezzaArt. 14 Sorveglianza da parte dei monitori di tiro
Art. 15 Protezione dell’udito
Capitolo 6: Esercizi federali
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 16 Avviso concernente gli esercizi federali, gli esercizi di tiro e i corsi di tiroArt. 17 Diritto di partecipazione
Art. 18 Diritto di partecipazione per giovani tiratori e per giovani tiratori con la pistola
Art. 19 Diritto di partecipazione per tiratori stranieri
Art. 20 Armi ammesse
Art. 21 Fogli di stand
Art. 22 Bersagli d’ordinanza
Art. 23 Marcatori
Sezione 2: Programma obbligatorio
Art. 24 OrganizzazioneArt. 25 Controllo
Art. 26 Colpi di prova
Art. 27 Adempimento e assolvimento del tiro obbligatorio
Art. 28 Ripetizioni
Capitolo 7: Armi
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 32Art. 33 Mezzi ausiliari autorizzati
Art. 34 Armi difettose
Art. 35 Scambio o perdita
Art. 36 Custodia
Sezione 2: Armi personali in prestito
Art. 37 PrincipioArt. 38 Istruzione all’arma
Art. 39 Limitazioni in materia di consegna
Art. 40 Precondizione in materia di scorte
Art. 41 Armi personali in prestito
Art. 42 Fucile d’assalto 90 in prestito
Art. 43
Art. 44 Pistola 75 in prestito
Art. 45 Precondizione per la consegna di un’arma personale in prestito
Art. 46 Controllo delle armi in prestito
Art. 47 Restituzione e ritiro dell’arma personale in prestito
Sezione 3: Armi non personali in prestito
Art. 48 Armi in prestito per corsi per giovani tiratoriArt. 49 Armi in prestito per l’istruzione dei giovani al tiro alla pistola
Art. 50 Armi in prestito a stranieri in possesso di un permesso di domicilio
Art. 51 Responsabilitą
Art. 52 Spese di riparazione e di pulizia
Capitolo 8: Munizione
Art. 53 Disposizioni generaliArt. 54 Ordinazione e restituzione
Art. 55 Centri di fornitura
Art. 56 Diritto all’ottenimento
Art. 57 Utilizzazione
Art. 58 Consegna a terzi
Art. 59 Contabilitą
Art. 60 Munizione difettosa
Art. 61 Munizione e imballaggi difettosi
Art. 62 Custodia
Art. 63 Bossoli
Capitolo 9: Prestazioni della Confederazione
Art. 64 Prestazioni a favore della FSTArt. 65 Prestazioni a favore delle societą
Art. 66 Prestazioni a favore della copertura assicurativa
Capitolo 10: Disposizioni amministrative
Sezione 2: Libretto delle prestazioni o libretto di tiro
Art. 68 Consegna del libretto delle prestazioniArt. 69 Iscrizione nel libretto delle prestazioni
Art. 70 Avviso circa l’adempimento del tiro obbligatorio
Sezione 4: Rapporto di tiro
Art. 72 Allestimento e trasmissione del rapporto di tiroArt. 73 Conservazione dei fogli di stand e dei rapporti di tiro
Art. 74 Controllo ulteriore dei rapporti di tiro
Art. 75 Decisioni di revisione
Sezione 5: Informazione, moduli, rendiconto annuo
Art. 76 Informazione e moduliArt. 77 Rendiconto annuo
Capitolo 11: Disposizioni finali
Art. 78 EsecuzioneArt. 79 Diritto previgente: abrogazione
Art. 80 Entrata in vigore
Allegato 1
- Esercizi federali
- 1 Disposizioni generali
- 11 Svolgimento degli esercizi
- 12 Posizioni
- 13 Comandi per il tiro alla pistola
- 14 Tenuta dei fogli di stand
- 2 Programma obbligatorio a 300 m
- 3 Programma obbligatorio a 25 m
- 4 Programma obbligatorio a 50 m
- 5 Tiro in campagna a 300 m
- 6 Tiro in campagna alla pistola a 25 m
- 7 Tiro in campagna alla pistola a 50 m
Allegato 2
- Bersagli (bersagli d’ordinanza)
- 1 Bersaglio A combinato
- 2 Bersaglio da campagna B combinato
- 3 Bersaglio P combinato
- 4 Bersaglio B combinato per pistola
- 5 Bersaglio d’ordinanza per il tiro alla pistola a fuoco rapido a 25 m
Allegato 3
- Modo di marcare
- 1 Disposizioni generali
- 2 Palette
- 3 Bersagli da campagna
- 4 Come marcare i colpiti
- 5 Colpiti sulla linea di separazione tra due campi di valutazione
- 6 Zeri e colpi mancati
- 7 Accertamento dei colpiti
- 8 Valore dei colpiti
- 9 Bersagli elettronici
- 10 Validitą dei colpiti
Allegato 4
- Ordinazione e restituzione della munizione
- 1 Ordinazione di munizione
- 11 FST
- 12 Societą di tiro riconosciute
- 13 Organizzazione di tiri al di fuori delle societą di tiro riconosciute
- 14 Tiri per giovani
- 15 Manifestazioni di tiro poco importanti
- 2 Fornitura di munizioni da parte del Centro logistico di Thun, sede esterna del deposito centrale...
- 3 Ritiro di munizione presso una societą di tiro riconosciuta (fino a 5000 colpi per genere di...
- 4 Trasporto
- 41 Consegna della munizione
- 42 Restituzione da parte di societą di tiro riconosciute
- 43 Restituzione da parte di societą di tiro e organizzazioni non riconosciute
- 44 Spese di trasporto
- 5 Disposizioni amministrative
Allegato 5
- Prescrizioni e moduli
- 1 Manuale per il tiro fuori del servizio
- 2 Moduli e stampati
Allegato 6
- Indennitą
- 1 Federazione sportiva svizzera di tiro (FST)
- 2 Societą di tiro riconosciute
- 3 Capi cantonali dei giovani tiratori
1 RS 512.31
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 4 dic. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6797).
Stato 1° marzo 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali