Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 7: Armi
Sezione 2: Armi personali in prestito
< Art. 36 Custodia
> Art. 38 Istruzione all’arma

Art. 37 Principio

Le armi personali in prestito possono essere consegnate:

a.
agli Svizzeri domiciliati in Svizzera;
b.
agli stranieri con permesso di domicilio per la durata del loro mandato di monitori di tiro o di monitori dei giovani tiratori.

Stato 1° marzo 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali