Capitolo 7: Armi
Sezione 2: Armi personali in prestito
< Art. 36 Custodia
> Art. 38 Istruzione all’arma
Art. 37 Principio
Le armi personali in prestito possono essere consegnate:
- a.
- agli Svizzeri domiciliati in Svizzera;
- b.
- agli stranieri con permesso di domicilio per la durata del loro mandato di monitori di tiro o di monitori dei giovani tiratori.
Stato 1° marzo 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali