Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 7: Armi
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 35 Scambio o perdita
> Art. 37 Principio

Art. 36 Custodia

1 Le armi possono essere custodite negli stand dei tiratori soltanto se i locali o i contenitori sono conformi ai requisiti di sicurezza per l’immagazzinamento di munizioni. Gli otturatori devono essere custoditi sotto chiave separatamente dalle armi.1

Le armi e la munizione devono essere immagazzinate separatamente.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).


Stato 1° marzo 2013
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