Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 7: Armi
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 34 Armi difettose
> Art. 36 Custodia

Art. 351 Scambio o perdita

1 I tiratori sono personalmente responsabili della loro arma.

2 In caso di scambio o perdita di un’arma della Confederazione, il detentore deve avvertire immediatamente il punto di ristabilimento della BLEs e il posto di polizia più vicini. Per le armi in prestito a titolo non personale, tale obbligo incombe al comitato della società di tiro responsabile.

3 Se sulla piazza di tiro rimane un’arma della Confederazione di cui non è noto il detentore, la società di tiro responsabile deve consegnarla senza indugio al punto di ristabilimento della BLEs più vicino.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 16 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6465).


Stato 1° marzo 2013
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