Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 3 Corsi d’istruzione
> Art. 5 Prestazioni della Confederazione

Art. 4 Corsi d’istruzione per monitori

1 Il DDPS può organizzare corsi per l’istruzione dei monitori dell’istruzione premilitare.

2 Ai corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare possono essere ammessi militari ed ex militari.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali