Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 6: Vie
Sezione 7: Stazioni
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Art. 27 Principi

1 I nomi delle stazioni devono essere univoci per l’intero territorio svizzero.

2 La stazione porta il nome della località che serve.

3 Se una stazione serve più località o non ne serve alcuna, essa porta il nome più appropriato alle necessità del traffico. Di regola porta un solo nome.

4 Se più stazioni servono la medesima località, esse sono distinte mediante aggiunte al nome della località. L’aggiunta non può consistere nel nome di un’impresa, a meno che esso non sia identico a un nome geografico.

5 Per quanto possibile, l’ortografia corrisponde a quella degli altri nomi geografici.


Stato 1° luglio 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali