Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

510.620

Ordinanza
sulla geoinformazione

(OGI)

del 21 maggio 2008 (Stato 1° maggio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2, 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoversi 1–4, 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, nonché 46 capoversi 1 e 4 della legge federale del 5 ottobre 20071 sulla geoinformazione (LGI),2

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Qualità dei dati

Sezione 2: Sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici

Art. 4 Riferimento planimetrico ufficiale

Art. 5 Riferimento altimetrico ufficiale

Art. 6 Altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici

Art. 7 Trasformazione di altri sistemi di riferimento

Sezione 3: Modelli di geodati

Art. 8 Principio

Art. 9 Competenza per la modellizzazione

Art. 10 Linguaggio di descrizione

Sezione 4: Modelli di rappresentazione

Art. 11

Sezione 5: Aggiornamento e storicizzazione

Art. 12 Aggiornamento

Art. 13 Storicizzazione

Sezione 6: Garanzia della disponibilità

Art. 14 Disponibilità duratura

Art. 15 Archiviazione

Art. 16 Concezione in materia di archiviazione

Sezione 7: Geometadati

Art. 17 Principio

Art. 18 Accesso

Art. 19 Aggiornamento e archiviazione

Sezione 8: Accesso e utilizzazione

Art. 20 Campo di applicazione della sezione

Art. 21 Livelli di autorizzazione all’accesso

Art. 22 Accesso ai geodati di base di livello A

Art. 23 Accesso ai geodati di base di livello B

Art. 24 Accesso ai geodati di base di livello C

Art. 25 Autorizzazione di utilizzare i dati

Art. 26 Autorizzazione negata

Art. 27 Autorizzazione a posteriori

Art. 28 Utilizzazione per uso privato

Art. 29 Protezione dei dati

Art. 30 Indicazione della fonte

Art. 31 Utilizzazione da parte di terzi

Art. 32 Disposizioni contrattuali

Art. 33 Distruzione di dati utilizzati illecitamente

Sezione 9: Geoservizi

Art. 34 Servizi relativi ai geodati di base

Art. 35 Servizi di geometadati

Art. 36 Geoservizi intersettoriali

Sezione 10: Scambio di dati tra autorità

Art. 37 Concessione dell’accesso

Art. 38 Negazione dell’accesso

Art. 39 Protezione dei dati e tutela del segreto

Art. 40 Comunicazione a terzi

Art. 41 Prestazioni commerciali di autorità e amministrazioni

Art. 42 Indennità forfettaria

Art. 42a Organizzazioni internazionali

Sezione 11: Principi su cui si fonda la riscossione dell’emolumento da parte della Confederazione

Art. 43 Campo di applicazione della sezione

Art. 43a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Art. 44 Calcolo dell’emolumento

Art. 45 Sconti

Art. 45a Sconti in caso di utilizzazione per uso privato

Art. 45b Sconti in caso di utilizzazione commerciale

Art. 45c Sconti in base alla quantità e alla cifra d’affari

Art. 45d Costi di approntamento fissi

Art. 45e Costi di approntamento variabili

Art. 45f Costi di trasporto

Art. 46 Emolumenti forfettari

Art. 46a Tariffe degli emolumenti

Art. 47 Esenzione dagli emolumenti

Sezione 12: Coordinamento e partecipazione

Art. 48 Organo di coordinamento

Art. 49 Identificatore

Art. 50 Partecipazione dei Cantoni e consultazione di organizzazioni

Sezione 13: Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Art. 51 Infrazioni e perseguimento penale

Sezione 14: Disposizioni finali

Art. 52 Modifica del diritto vigente

Art. 53 Disposizioni transitorie

Art. 53a Disposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 2009

Art. 54 Entrata in vigore

Allegato 1
- Catalogo dei geodati di base del diritto federale

Allegato 2
- Modifica del diritto vigente


RU 2008 2809


1 RS 510.62
2 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).


Stato 1° maggio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali