Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 5: Aggiornamento e storicizzazione
< Art. 12 Aggiornamento
> Art. 14 Disponibilitā duratura

Art. 13 Storicizzazione

1 I geodati di base che rappresentano decisioni vincolanti per i proprietari o per le autoritā sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole.

2 Il metodo di storicizzazione č documentato.


Stato 8 agosto 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali