Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 5: Aggiornamento e storicizzazione
< Art. 11
> Art. 13 Storicizzazione

Art. 12 Aggiornamento

Se le prescrizioni delle leggi tecniche non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:

a.
dei requisiti tecnici;
b.
delle esigenze degli utenti;
c.
dello stato della tecnica;
d.
dei costi dell’aggiornamento.

Stato 8 agosto 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali