Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

510.62

Legge federale
sulla geoinformazione

(Legge sulla geoinformazione, LGI)

del 5 ottobre 2007 (Stato 1° ottobre 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 60 capoverso 1, 63, 64, 75a e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20062,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Art. 2 Campo d’applicazione

Art. 3 Definizioni

Capitolo 2: Principi

Sezione 1: Requisiti qualitativi e tecnici

Art. 4 Armonizzazione

Art. 5 Geodati di base di diritto federale

Art. 6 Geometadati

Art. 7 Nomi geografici

Sezione 2: Rilevamento, aggiornamento e gestione

Art. 8 Competenza, libertà di metodo

Art. 9 Garanzia della disponibilità

Sezione 3: Accesso e utilizzazione

Art. 10 Principio

Art. 11 Protezione dei dati

Art. 12 Utilizzazione

Art. 13 Geoservizi

Art. 14 Scambio tra autorità

Art. 15 Emolumenti

Sezione 4: Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Art. 16 Oggetto e forma

Art. 17 Efficacia giuridica

Art. 18 Responsabilità

Sezione 5: Prestazioni commerciali della Confederazione

Art. 19

Sezione 6: Obblighi di assistenza e di tolleranza

Art. 20 Assistenza nel rilevamento e nell’aggiornamento

Art. 21 Protezione della materializzazione dei punti di confine e dei punti di misurazione

Capitolo 3: Misurazione nazionale

Art. 22 Compiti

Art. 23 Estensione territoriale

Art. 24 Determinazione dei confini nazionali

Art. 25 Carte nazionali

Art. 26 Atlanti nazionali, carte tematiche di interesse nazionale

Capitolo 4: Geologia nazionale

Art. 27 Compiti

Art. 28 Estensione territoriale

Capitolo 5: Misurazione ufficiale

Art. 29 Compiti

Art. 30 Estensione territoriale

Art. 31 Pianificazione e concretizzazione

Art. 32 Approvazione

Art. 33 Estratti autenticati

Capitolo 6: Organizzazione

Sezione 1: Competenza e collaborazione

Art. 34 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Art. 35 Partecipazione dei Cantoni e consultazione delle organizzazioni

Art. 36 Collaborazione internazionale

Sezione 2: Finanziamento

Art. 37 Compiti di competenza della Confederazione

Art. 38 Misurazione ufficiale

Art. 39 Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Sezione 3: Formazione e ricerca

Art. 40 Promozione della formazione

Art. 41 Ingegneri geometri

Art. 42 Promozione della ricerca

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 43 Valutazione

Art. 44 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 45 Coordinamento con la NPC

Art. 46 Disposizioni transitorie

Art. 47 Referendum ed entrata in vigore

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 20083 Art. 16–18, 34 cpv. 1 lett. e ed f, nonché art. 39: 1° ottobre 20094


Allegato Abrogazione e modifica del diritto vigente

RU 2008 2793


1 RS 101
2 FF 2006 7165
3 DCF del 21 mag. 2008 (RU 2008 2807).
4 O del 2 set. 2009 (RU 2009 4721).


Stato 1° ottobre 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali