Capitolo 2: Principi
Sezione 1: Requisiti qualitativi e tecnici
< Art. 6 Geometadati
> Art. 8 Competenza, libertà di metodo
Art. 7 Nomi geografici
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul coordinamento dei nomi di Comuni, località e strade. Disciplina gli altri nomi geografici, le competenze e la procedura della Confederazione e dei Cantoni, nonché l’assunzione delle spese.
2 Il Consiglio federale decide in ultima istanza sulle controversie derivanti dall’applicazione del capoverso 1.
Stato 1° ottobre 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali