Capitolo 6: Organizzazione
Sezione 2: Finanziamento
< Art. 37 Compiti di competenza della Confederazione
> Art. 39 Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Art. 38 Misurazione ufficiale
1 La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale. I dettagli sono disciplinati in un’ordinanza dell’Assemblea federale. Questa ordinanza costituisce la base per i contributi globali della Confederazione stabiliti negli accordi di programma.
2 I costi per l’aggiornamento della misurazione ufficiale sono assunti dalla persona fisica o giuridica che li ha causati, sempre che quest’ultima sia identificabile.
3 I Cantoni assumono i costi non coperti né dai contributi globali della Confederazione né dagli emolumenti. Possono stabilire chi deve partecipare a tali costi residui.
4 La Confederazione finanzia l’esecuzione sostitutiva (art. 34 cpv. 3). Esige dal Cantone negligente i costi rimanenti dopo la deduzione dei contributi globali convenuti.