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Art. 3
1 Quando la sicurezza militare lo esige, il DDPS può, dopo aver sentito l’autorità cantonale e comunale, vietare a determinate persone di soggiornare in prossimità di opere militari. Esso determina in ogni caso la zona vietata.
2 Le decisioni del DDPS possono essere deferite entro trenta giorni al Consiglio federale, il quale pronuncia in via definitiva.
Stato 1° gennaio 2007
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