Capitolo 5: Approvazione dei piani
< Art. 32 Adattamenti ulteriori al progetto
> Art. 33 Diritto previgente: abrogazione
Art. 32a1 Comunicazione della conclusione dei lavori
L’organo competente del DDPS informa entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.
1 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).
Stato 1° luglio 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali