Sezione 2: Principî
< Art. 7 Processi
> Art. 9 Sicurezza
Art. 8 Controlling
1 Il controlling dell’informatica deve:
- a.
- controllare il rispetto delle opzioni in materia di informatica;
- b.
- garantire l’economicità dell’impiego dell’informatica e la qualità delle prestazioni informatiche.
2 I servizi specializzati e i servizi d’informatica sono responsabili per il controlling. Esso è eseguito in tutto il DDPS secondo gli stessi metodi. I risultati del controlling sono raggruppati a livello di DDPS.
Stato 28 ottobre 1997
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali