Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Principî
< Art. 7 Processi
> Art. 9 Sicurezza

Art. 8 Controlling

1 Il controlling dell’informatica deve:

a.
controllare il rispetto delle opzioni in materia di informatica;
b.
garantire l’economicità dell’impiego dell’informatica e la qualità delle prestazioni informatiche.

2 I servizi specializzati e i servizi d’informatica sono responsabili per il controlling. Esso è eseguito in tutto il DDPS secondo gli stessi metodi. I risultati del controlling sono raggruppati a livello di DDPS.


Stato 28 ottobre 1997
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali