Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 3: Organizzazione
< Art. 20 Comitato informatico dell’esercito
> Art. 22 Capo dell’armamento

Art. 21 Informatico dell’esercito

L’informatico dell’esercito:

a.
assiste e consiglia il presidente del Comitato informatico dell’esercito nelle questioni riguardanti l’informatica dell’esercito;
b.
elabora la pianificazione informatica strategica dell’esercito;
c.
fornisce contributi al Gruppo della pianificazione per la pianificazione dell’equipaggiamento in materia d’informatica dell’esercito;
d.
attua il Concetto direttivo del DDPS in materia d’informatica e controlla l’esecuzione delle istruzioni.

Stato 28 ottobre 1997
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali