Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

510.107.0

Regolamento
di servizio dell’esercito svizzero

(RS 04)1

del 22 giugno 1994 (Stato 1° gennaio 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 150 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19952,3

decreta:

Capitolo 1: Introduzione

1 Scopo

2 Campo d’applicazione

3 Definizioni

Capitolo 2: Principi

La Confederazione Svizzera aspira alla pace e alla salvaguardia della propria libertà e del proprio ordinamento democratico. In caso di conflitto, intende difendere il proprio territorio e proteggere la popolazione e i suoi mezzi d’esistenza. Vuole contribuire attivamente ad assicurare la pace mondiale e impegnarsi per un mondo rispettoso della dignità umana.

La politica di sicurezza ha per fine di preservare al nostro Paese la pace e la libertà d’azione nella misura più ampia possibile. La Svizzera impiega tutti i mezzi adeguati a tale scopo e collabora strettamente con la comunità internazionale.

Per adempiere i suoi compiti di politica di sicurezza la Svizzera dispone degli strumenti seguenti: politica estera, esercito, protezione della popolazione, politica economica, approvvigionamento del Paese, protezione dello Stato, polizia, informazione e comunicazione.4

Nel quadro della politica di sicurezza l’esercito assume importanza centrale.5

4 Compito dell’esercito

5 Obbligo di prestare servizio militare

6 Subordinazione dell’esercito al potere civile

7 Giuramento in caso di servizio attivo

8 Giuramento/Promessa solenne

Capitolo 3: Condotta e comando

L’esercito è un’istituzione grande e multiforme. Esso può adempiere il suo compito fondamentale – difendere, proteggere, aiutare – solo se tutte le sue forze collaborano. Truppe con istruzione ed equipaggiamento diversi, nonché specialisti, devono svolgere missioni particolari e collaborare per perseguire lo scopo comune. L’esercito ha quindi bisogno di un’efficiente organizzazione di comando. Esso è articolato in formazioni e organizzato gerarchicamente.

L’ordine e l’obbedienza sono le espressioni più evidenti del comando militare. Comandare significa, anche in caso di un evento reale, molto più che semplicemente impartire ordini. Chi comanda deve stabilire obiettivi, prendere decisioni e attribuire compiti. Gli organi di comando devono anche elaborare le informazioni ricevute e trasmetterle in modo appropriato. Devono coordinare e controllare l’attività dei subordinati e collaborare con gli organi dello stesso livello. Devono motivare i loro subordinati, provvedere al loro benessere e impedire o comporre i dissidi interni. Ad ogni livello, il diritto e il dovere di comandare sono vincolati alla responsabilità.

Anche dai subordinati si esige più della semplice obbedienza. Nel quadro del loro compito, devono agire in modo disciplinato, autonomo e responsabile. Devono informare i superiori e i camerati e collaborare con loro in modo efficace.

Nell’esercito, tutti i capi sono al tempo stesso dei subordinati. Anche chi dà ordini è tenuto all’obbedienza. Ciò vale anche per il generale, che è responsabile nei confronti del Parlamento e del Consiglio federale. In tutti i gradi della gerarchia militare, la disciplina e l’autonomia sono tanto necessari quanto la volontà e la capacità di lavorare insieme.

Nelle formazioni sono raggruppati cittadine e cittadini di origine, età, istruzione, abitudini di vita e interessi diversi. Li riunisce il compito comune. È possibile adempiere tale compito solo se i singoli formano una comunità unita per realizzarlo.

Sezione 1: Principi del comando

9 Comando

10 Condurre mediante obiettivi

11 Riflessione e impegno

12 Responsabilità

13 Disciplina

14 Informazione

15 Comunicazione

16 Valore dell’esempio personale

17 Spirito di corpo e lavoro

Sezione 2: Struttura del comando

18 Gerarchia delle formazioni

19 Ordinamento del comando

20 Via di servizio

21 Ordini e obbedienza

Sezione 3: Truppa e quadri

22 Ordine gerarchico e gradi

23 Sottufficiali

24 Ufficiali

25 Comandanti

26 Membri degli stati maggiori

27 Personale militare

Sezione 4: L’unità e i suoi quadri

28 L’unità

29 Sottufficiali dell’unità

30 Ufficiali subalterni dell’unità

31 Comandante d’unità

Capitolo 4: Istruzione ed educazione militare6

L’istruzione e l’educazione militari hanno lo scopo di preparare i militari alla guerra e ad affrontare altre situazioni di crisi. Di regola, l’istruzione e l’educazione sono concomitanti. L’istruzione è finalizzata al raggiungimento di conoscenze e capacità specifiche. L’educazione influisce sul comportamento e sui valori.7

L’istruzione e l’educazione devono permettere ai quadri e alla truppa di prestare servizio anche sotto pesanti pressioni. Le esigenze sono perciò elevate.8 Talvolta devono giungere ai limiti del sopportabile. Un elevato livello d’istruzione e il successo degli sforzi comuni favoriscono la fiducia nelle proprie capacità e nel sostegno che può essere atteso da camerati e superiori.

L’istruzione e l’educazione militari si rivolgono ad adulti. Esse si fondano sul rispetto reciproco tra insegnanti e allievi. I superiori e gli insegnanti incoraggiano l’iniziativa e provvedono a creare buone condizioni. La responsabilità individuale e la collaborazione attiva degli allievi contribuiscono al successo.9

Le conoscenze militari e civili si completano reciprocamente. Il nostro esercito di milizia si giova spesso delle conoscenze acquisite nella vita civile; inversamente, molti profittano nella loro attività civile delle esperienze e conoscenze acquisite durante il servizio militare.

32 Scopo dell’istruzione e dell’educazione militari

33 Istruzione ed educazione militari del singolo

34 Istruzione delle formazioni

35 L’istruzione durante i diversi servizi

36 Responsabilità per l’istruzione e l’educazione

37 Successo dell’istruzione

38 Valutazione del successo dell’istruzione

39 Visite alla truppa

40 Ispezioni

Capitolo 5: Andamento del servizio

La vita militare si svolge in una comunità che non può essere scelta liberamente. Spesso le condizioni di vita sono caratterizzate da spazi ristretti e ambienti semplici. La sfera privata è limitata e per le abitudini e i desideri individuali rimane un margine esiguo.

È quindi necessario che la vita militare quotidiana si fondi su regole precise. Esse riducono le incertezze e i conflitti.

Da ogni militare ci si attende che si integri consapevolmente nella comunità militare. Occorre far passare in secondo piano i desideri personali, aver riguardo per i camerati e aiutare i più deboli.

Il buon andamento del servizio esige puntualità, precisione e pulizia. I militari trattano con cura il materiale e le installazioni; essi rispettano l’ambiente.

Un buon andamento del servizio implica un comportamento disciplinato da parte dei quadri e della truppa. È tuttavia indispensabile che ognuno sia anche pronto a svolgere i lavori necessari di propria iniziativa. Quanto più il singolo lavora in modo indipendente nell’interesse dell’insieme, tanto meno necessari divengono gli ordini.

Un andamento del servizio privo di attriti costituisce il presupposto di un’istruzione e di un impiego efficaci.

41 Definizione

Sezione 1: La vita militare quotidiana

42 Alloggio e sussistenza

43 Settore comunitario e raggio d’uscita

44 Programma di lavoro

45 Ordine del giorno generale

46 Ordine del giorno

47 Periodo di servizio, tempo di lavoro, riposo e tempo libero

48 Appello d’entrata

49 Ristabilimento

50 Servizio di parco

51 Servizio interno

52 Appello principale

53 Libera uscita

54 Appello serale

55 Congedo

56 Consulenza e assistenza

57 Lingua

Sezione 2: Uniforme, presentazione, saluto, annuncio

58 Uniforme e presentazione

59 Saluto e annuncio

Sezione 3: Bandiere, stendardi e cerimonie militari

60 Significato dei simboli e delle cerimonie militari

61 Bandiera e stendardo

62 Cerimonie e manifestazioni militari

Capitolo 6: Assistenza spirituale, funzioni religiose, funerali, testamento

Durante il servizio militare, i militari si trovano a far fronte ad esigenze inabituali e devono adempiere obblighi non comuni. Nell’impiego militare, specialmente nel combattimento, essi sono spinti fino a limiti estremi: la violenza minaccia la loro integrità fisica e la loro esistenza; anch’essi sono però obbligati a usare la forza. Tale uso della forza è giustificato solo dalla necessità di parare la minaccia. Nei servizi d’istruzione e nell’impiego si tiene quindi conto, nella misura del possibile, della necessità di assistenza spirituale e religiosa.

È un’esigenza dello Stato di diritto e una regola della camerateria che, nelle questioni religiose, ogni militare abbia per gli altri il medesimo rispetto che egli si attende dagli altri.

63 Rispetto per le religioni

64 Assistenza religiosa

65 Funzioni religiose

66 Funerali

67 Testamento del soldato

Capitolo 7: Poteri di polizia della truppa e servizio di guardia

Nel combattimento, l’esercito impiega la forza contro truppe e militari nemici. In tali occasioni il diritto internazionale bellico permette, in linea di principio, che l’avversario militare sia annientato.

Occorre distinguere nettamente le misure coercitive di polizia dall’uso della forza a scopo militare. Le misure coercitive di polizia non sono azioni militari. Esse devono essere applicate con il massimo riserbo. L’uso della forza è permesso in questo caso unicamente nella misura in cui i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

Per quanto riguarda l’uso della forza nell’applicazione di misure coercitive di polizia o nel servizio di guardia, si deve decidere caso per caso. Tali decisioni esigono un’esatta valutazione della proporzionalità delle misure previste.

Spesso nell’ambito dei compiti relativi ai poteri di polizia e al servizio di guardia, il militare può contare solo su se stesso. Per questi compiti gli incombe pertanto una responsabilità particolarmente grande.

Sezione 1: Poteri di polizia della truppa

68 Base legale

69 Campo d’applicazione

70 Proporzionalità

71 Misure coercitive di polizia

72 Uso delle armi da fuoco

Sezione 2: Servizio di guardia

73 Compito

74 Posizione e poteri della guardia

75 Ordine d’impiego per il servizio di guardia

76 Responsabilità

Capitolo 8: Diritti e obblighi

In quanto Stato di diritto, la Svizzera garantisce alle sue cittadine e ai suoi cittadini i diritti e le libertà fondamentali che permettono lo sviluppo della persona. La difesa di questi diritti e di queste libertà è un compito importante del nostro esercito di milizia.

L’esercito può essere credibile ed efficace solo se tutti i militari adempiono i loro obblighi militari. Spesso, però, l’adempimento degli obblighi militari non si concilia con le pretese della vita civile. Ciò è particolarmente evidente per quanto riguarda l’obbligo dell’obbedienza e, in tempo di guerra, l’obbligo di adempiere il proprio compito anche con il sacrificio della vita.

Prestare servizio significa quindi anche accettare le limitazioni dei diritti personali, a beneficio della comunità e degli scopi comuni.

Tuttavia, i militari rimangono sempre anche cittadine e cittadini i cui diritti fondamentali devono essere, nella misura del possibile, rispettati. L’inevitabile limitazione dei loro diritti può essere ammessa solo fin dove lo esiga il compito dell’esercito, della formazione e del singolo militare.

Obbligo di prestare servizio non significa unicamente che i diritti vengono limitati. Ai militari sono accordati anche alcuni diritti particolari. Inoltre, godono di una protezione giuridica che offre loro la possibilità di difendersi da lesioni dei loro diritti.

Sezione 1: Obblighi

77 Obblighi fondamentali

78 Obblighi secondo il diritto internazionale bellico

79 Obblighi dei superiori

80 Obbedienza

81 Rispetto delle prescrizioni di servizio

82 Camerateria

83 Discrezione nei confronti della sfera privata

84 Tutela del segreto militare

85 Obbligo di accettare un grado o di assumere una funzione

86 Obbligo di aver cura dell’equipaggiamento e del materiale

87 Responsabilità in caso di danni

88 Obblighi concernenti la salute e le malattie

89 Obblighi fuori del servizio

90 Lavori di preparazione al servizio e lavori di licenziamento

91 Preparazione fuori del servizio, chiamata in servizio

92 Sanzioni

Sezione 2: Diritti

93 Diritti e libertà fondamentali

94 Protezione della personalità e della sfera privata

95 Libertà di credenza e di coscienza

96 Libertà d’espressione, esercizio dei diritti politici, attività politica

97 Esercizio di cariche pubbliche

98 Diritto all’informazione

99 Proposte concernenti il servizio

100 Consulenza e assistenza

101 Diritto al soldo, all’alloggio e alla sussistenza, nonché a prestazioni particolari

Sezione 3: Protezione giuridica

102 Colloquio personale

103 Colloquio personale con il comandante

104 Reclamo

105 Istanza competente per il reclamo

106 Termini

107 Effetto del reclamo

108 Procedura

109 Ricorso contro la decisione sul reclamo

Capitolo 9: Diritto penale militare

In una formazione militare deve regnare l’ordine. Chi contravviene alla disciplina o addirittura commette un atto che la legge dichiara punibile, deve attendersi d’essere punito.

I militari sono soggetti al diritto penale militare (Codice penale militare e Procedura penale militare) quando sono in servizio, quando portano l’uniforme fuori del servizio e quando si tratta dell’adempimento dei loro obblighi fuori del servizio. In congedo e fuori del servizio il diritto penale militare si applica tuttavia solo ad infrazioni connesse in una certa misura al servizio militare.

Una particolarità del diritto penale militare consiste nel fatto che l’inosservanza di prescrizioni d’ordine e i casi lievi d’infrazione contro disposizioni penali possono essere puniti disciplinarmente. Chi, durante il servizio militare, commette una mancanza di poca importanza non è quindi rinviato senz’altro dinanzi al giudice. Egli deve risponderne al proprio comandante, che lo conosce e che prende in considerazione anche le circostanze particolari inerenti al servizio militare.

Le pene disciplinari sono: la riprensione, il divieto d’uscita, la multa disciplinare e gli arresti.10

Una decisione penale disciplinare può essere impugnata presso il comandante immediatamente superiore. La decisione di tale comandante può essere impugnata, se infligge arresti o una multa per un importo pari o superiore a 300 franchi, presso la sezione del tribunale militare di appello.11

...12

Capitolo 10: Disposizioni finali

110 Diritto previgente: abrogazione

111 Entrata in vigore

Allegato 1
Allegato 2 Disposizioni particolari relative al servizio di promovimento della pace Sezione 1: Principî

 RU 1995 170


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).
2 RS 510.10
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).
4 Nuovo testo giusta in n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1°mar. 2004 (RU 2004 729).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).
8 Nuovo testo del primo e secondo per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).
11 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).
12 Abrogato dal n. I dell’O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali