Allegato 21
(n. 2 cpv. 1 secondo per.)
Disposizioni particolari relative al servizio di promovimento della pace
Sezione 1: Principî
Le operazioni di mantenimento della pace hanno per obiettivo di impedire, di arginare e di porre fine a ostilità tra le parti in conflitto o, perlomeno, di creare condizioni favorevoli alla composizione di un conflitto. Le operazioni di mantenimento della pace hanno luogo soltanto con l’accordo di tutte le parti coinvolte nel conflitto.
Mettendo a disposizione personale, la Svizzera intende contribuire attivamente al mantenimento e al promovimento della pace. Al riguardo, collabora con altri Stati.
L’annuncio per il servizio di promovimento della pace e per il compimento del servizio di promovimento della pace sono volontari. Chi si annuncia per un servizio di promovimento della pace è inserito in un pool di personale. Le persone necessarie per una missione sono reclutate in questo pool e istruite per un impiego effettivo. Chi compie un servizio di promovimento della pace è assunto in base a un contratto di diritto pubblico.
Di regola, una missione nel quadro delle operazioni di mantenimento della pace si fonda sul mandato di un’organizzazione internazionale. Questa organizzazione stabilisce lo statuto del personale assunto, d’intesa con le parti in conflitto. Essa regola le modalità d’intervento in un accordo con gli Stati che mettono a disposizione il personale per la missione.
1 Campo d’applicazione2 Definizioni
3 Volontariato
4 Andamento del servizio Sezione 2: Disposizioni speciali
5 Struttura di comando nazionale e internazionale
6 Istruzione
7 Uniforme e portamento
8 Comportamento esemplare
9 Tempo libero
10 Documenti d’identità
11 Bandiera
12 Beni personali
13 Assistenza spirituale e funzioni religiose ...
1 Introdotto dal n. III dell’O del 9 set. 1998 (RU 1998 2288). Aggiornato giusta il n. II dell’O del 19 dic. 2003 (RU 2004 729) e il n. IV lett. b dell’O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943).