Capitolo 8: Diritti e obblighi
Sezione 1: Obblighi
< 87 Responsabilità in caso di danni
> 89 Obblighi fuori del servizio
88 Obblighi concernenti la salute e le malattie
1 I militari devono mantenersi in forma. Malattie trasmissibili o pregiudizi alla salute che, durante il servizio, possono arrecare danno alla propria salute o a terzi devono essere annunciati al medico di truppa. All’entrata in servizio, la comunicazione dev’essere fatta in occasione della visita sanitaria.1
2 I militari devono sottoporsi alle visite e misure mediche ragionevolmente esigibili. Devono sottoporsi alle vaccinazioni e alle altre misure ordinate dal Consiglio federale per prevenire o combattere malattie trasmissibili o di natura maligna.
3 Chi causa intenzionalmente la propria inabilità o la propria inidoneità a prestare servizio è punito secondo le disposizioni del Codice penale militare del 13 giugno 19272.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5971).
2 RS 321.0
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).