Capitolo 2: Principi
< 3 Definizioni
> 5 Obbligo di prestare servizio militare
41 Compito dell’esercito
L’esercito ha per compito di:
- a.
- contribuire alla prevenzione della guerra e al mantenimento della pace;
- b.
- difendere la Svizzera e proteggerne la popolazione;
- c.
- offrire contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale;
- d.
- coadiuvare le autoritą civili qualora i loro mezzi non siano pił sufficienti in caso di gravi minacce alla sicurezza interna come pure segnatamente nel far fronte a catastrofi in Svizzera o all’estero.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).
Stato 1° gennaio 2011
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