Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Introduzione
< 2 Campo d’applicazione
> 4 Compito dell’esercito

3 Definizioni

1 È militare chiunque sia reclutato e dichiarato abile al servizio, fino a quando sia prosciolto dall’obbligo di prestare servizio militare. Sono militari anche i membri del personale militare.1

2 I generi di servizio sono:

a.
il servizio d’istruzione: segnatamente il servizio prestato in scuole, corsi di formazione, corsi, esercizi e rapporti;
b.
il servizio di promovimento della pace: il servizio prestato volontariamente in operazioni di mantenimento della pace in ambito internazionale sulla base di un mandato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE);
c.
il servizio d’appoggio: il servizio prestato per assistere le autorità civili in compiti d’importanza nazionale nei casi in cui i mezzi civili non sono più sufficienti, come pure per incrementare la prontezza dell’esercito e per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero;
d.
il servizio attivo: il servizio prestato nel servizio di difesa nazionale per respingere una minaccia proveniente dall’esterno nonché il servizio prestato nel servizio d’ordine destinato a far fronte a gravi minacce interne. 2

3 Il periodo di servizio è quello in cui i militari sono in servizio. Esso comincia all’inizio del viaggio d’entrata in servizio e termina alla fine del viaggio che segue il licenziamento. Comprende il tempo di lavoro, il riposo e il tempo libero. Sono considerati tempo libero l’uscita e il congedo.

4 Per ragioni pratiche, il presente regolamento usa le forme maschili, come «il militare», «il comandante», ecc.; esse comprendono però sia i militari donne che i militari uomini.


1 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).


Stato 1° gennaio 2011
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