Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Condotta e comando
Sezione 4: L’unità e i suoi quadri
< 28 L’unità
> 30 Ufficiali subalterni dell’unità

291 Sottufficiali dell’unità

1 I caporali comandano gruppi in determinati settori di servizio specialistici.

2 I sergenti sono i capigruppo. Sono responsabili della prontezza di base e della prontezza all’impiego del loro gruppo.

3 I sergenti capi sono sostituti dei capisezione.

4 I sergenti maggiori sono sottufficiali tecnici e specialisti in particolari settori di servizio specialistici.

5 Il furiere in quanto furiere d’unità dirige, per incarico del comandante, il servizio del commissariato dell’unità. È in particolare responsabile:

a.
della contabilità;
b.
dell’ordinario della truppa;
c.
degli alloggi.

6 Il sergente maggiore capo in quanto sergente maggiore d’unità dirige, per incarico del comandante, importanti settori dell’andamento del servizio. È in particolare responsabile:

a.
del controllo degli effettivi;
b.
del servizio interno;
c.
dell’immagazzinamento e della manutenzione del materiale e delle munizioni;
d.
dell’organizzazione degli alloggi della truppa.

7 L’aiutante sottufficiale è il capo della sezione logistica o il capo della sezione del picchetto incidenti.

8 Il furiere d’unità, il sergente maggiore d’unità, il capo della sezione logistica e il capo della sezione del picchetto incidenti sono collaboratori diretti del comandante d’unità.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 729).


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali