Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo sesto: Organizzazione dell’esercito
Capitolo 3: Servizio informazioni, servizio di sicurezza militare
< Art. 96 a 98
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Art. 99 Servizio informazioni

1 Il servizio informazioni dell’esercito (servizio informazioni) ha il compito di raccogliere e valutare informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito, segnatamente sotto il profilo della difesa nazionale, del servizio di promovimento della pace e del servizio d’appoggio all’estero.1

1bis Per adempiere i suoi compiti, il servizio informazioni può avvalersi dello strumento dell’esplorazione radio ai sensi dell’articolo 4a della legge federale del 3 ottobre 20082 sul servizio informazioni civile (LSIC). Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza i settori d’esplorazione. L’autorità di controllo indipendente di cui all’articolo 4b LSIC verifica la legalità dell’esplorazione radio.3, 4

1ter Il servizio informazioni può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazioni allo scopo di:

a.
sorvegliare le frequenze utilizzate dall’esercito svizzero e garantirne l’utilizzo;
b.
acquisire informazioni in Svizzera e all’estero sulla situazione del traffico aereo.5

2 Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della personalità, se del caso anche all’insaputa della persona interessata, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. In singoli casi può trasmettere dati personali all’estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

2bis Può trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui al capoverso 1 e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.6

3 Il Consiglio federale disciplina:

a.
i compiti in dettaglio e l’organizzazione del servizio informazioni, nonché la protezione dei dati;
b.7
l’attività del servizio informazioni nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo;
c.8
la collaborazione del servizio informazioni con i servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni nonché con i servizi esteri; approva accordi amministrativi internazionali del servizio informazioni con servizi esteri e provvede affinché tali accordi e divengano esecutivi soltanto dopo aver ottenuto l’approvazione;
d.
le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d’informazioni.

4 Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esigenze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull’estero.9

5 Il Consiglio federale disciplina la subordinazione del servizio informazioni. Assicura che legalità, opportunità ed efficacia dell’attività del servizio informazioni siano controllate. Il dipartimento competente stabilisce ogni anno un piano di controllo che è coordinato con i controlli parlamentari.10


1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).
2 RS 121
3 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
4 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 3745 5525; FF 2007 4613, 2010 6923).
5 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 3745 5525; FF 2007 4613, 2010 6923).
6 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU 2003 3957; FF 2002 768). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).
8 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).
9 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU 2003 3957; FF 2002 768). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).
10 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU 2003 3957; FF 2002 768). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).


Stato 1° novembre 2012
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