Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo ottavo: Direzione dell’esercito e amministrazione militare
Capitolo 5: Responsabilità per danni
< Art. 137 Proprietà dei militari
> Art. 139 Responsabilità dei militari

Art. 138 Regresso dopo risarcimento

Risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro i militari che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali