Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo ottavo: Direzione dell’esercito e amministrazione militare
Capitolo 5: Responsabilità per danni
< Art. 136 Danni conseguenti ad attività fuori del servizio
> Art. 138 Regresso dopo risarcimento

Art. 137 Proprietà dei militari

1 Il militare assume personalmente il danno derivante dalla perdita e dal danneggiamento delle cose di sua proprietà. La Confederazione gli versa un’equa indennità se il danno è stato causato da un incidente di servizio o direttamente dall’esecuzione di un ordine.

2 In caso di colpa personale, l’indennità può essere adeguatamente ridotta. A tal fine si valuterà anche se l’uso o il fatto di portar seco l’oggetto privato era richiesto dal servizio.


Stato 1° gennaio 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali