Small JavaScript is used for display and check functions Citazioni: RS 514.541 (Ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm))
Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

514.541 Ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

Citazioni

Il presente atto è citato nei testi seguenti:1)

Numero RS Titolo luogo

120.52

Ordinanza del 4 dicembre 2009 sulle misure di polizia amministrativa e i sistemi d'informazione dell'Ufficio federale di polizia

Art. 21 Trasmissione di dati da parte dell’Ufficio centrale Armi
Art. 24 Durata di conservazione

364.3

Ordinanza del 12 novembre 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OCoe)

Art. 8 Sostanze irritanti

512.31

Ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro)

Art. 12 Partecipazione volontaria

514.511

Ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

Allegato 3 Accordi di associazione alla normativa di Schengen
Art. 6a Rinuncia all’autorizzazione d’esportazione e di transito
Art. 9b Procedura semplificata nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori e a persone

946.202.1

Ordinanza del 25 giugno 1997 sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

Allegato 5 Beni non soggetti ai controlli delle esportazioni concordati a livello internazionale
Allegato 6 Accordi di associazione alla normativa di Schengen
Art. 5 Condizioni per il rilascio di un permesso individuale
Art. 13 Deroghe all’obbligo del permesso d’esportazione


1) Questo elenco contiene solo rinvii che sono indicati in una nota a piè di pagina con il corrispondente numero RS.

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali