Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

455.1

Ordinanza
sulla protezione degli animali

(OPAn)

del 23 aprile 2008 (Stato 1° marzo 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizioni

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali

Sezione 1: Disposizioni generali sulla detenzione degli animali

Art. 3 Detenzione adeguata degli animali

Art. 4 Alimentazione

Art. 5 Cura

Art. 6 Protezione dalle condizioni meteorologiche

Art. 7 Ricoveri, parchi, suolo

Art. 8 Poste, box, dispositivi d’attacco

Art. 9 Stabulazione in gruppo

Art. 10 Requisiti minimi

Art. 11 Clima nei locali

Art. 12 Rumore

Art. 13 Specie sociali

Art. 14 Deroghe alle disposizioni sulla detenzione degli animali

Sezione 2: Deroghe all’obbligo di anestesia di cui all’articolo 16 LPAn

Art. 15

Sezione 3: Pratiche vietate

Art. 16 Pratiche vietate su tutte le specie animali

Art. 17 Pratiche vietate sui bovini

Art. 18 Pratiche vietate sui suini

Art. 19 Pratiche vietate sugli ovini e sui caprini

Art. 20 Pratiche vietate sui volatili domestici

Art. 21 Pratiche vietate sui cavalli

Art. 22 Pratiche vietate sui cani

Art. 23 Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi

Art. 24 Altre pratiche vietate

Sezione 4: Allevamento di animali

Art. 25 Principi

Art. 26 Metodi di riproduzione

Art. 27 Utilizzo di metodi di riproduzione artificiale

Art. 28 Allevamento di cani e gatti

Art. 29 Disposizioni in materia di allevamento

Art. 30 Controllo degli effettivi nell’allevamento professionale di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici

Capitolo 3: Animali domestici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 31 Requisiti per i detentori di animali domestici

Art. 32 Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali

Art. 33 Illuminazione

Art. 34 Pavimenti

Art. 35 Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla

Art. 36 Detenzione permanente all’aperto

Sezione 2: Bovini

Art. 37 Foraggiamento

Art. 38 Detenzione di vitelli

Art. 39 Settore di riposo

Art. 40 Stabulazione fissa

Art. 41 Stabulazione libera

Art. 42 Possibilità di raffrescamento per bufali e yak

Art. 43 Detenzione di yak

Sezione 3: Suini

Art. 44 Esigenze comportamentali

Art. 45 Foraggiamento

Art. 46 Protezione dal caldo

Art. 47 Pavimenti e superfici di riposo

Art. 48 Detenzione

Art. 49 Stabulazione in gruppo

Art. 50 Box parto

Art. 51 Gabbie per suinetti

Sezione 4: Ovini

Art. 52 Detenzione

Art. 53 Foraggiamento

Art. 54 Tosatura

Sezione 5: Caprini

Art. 55 Detenzione

Art. 56 Foraggiamento

Sezione 6: Lama e alpaca

Art. 57 Detenzione

Art. 58 Foraggiamento

Sezione 7: Cavalli

Art. 59 Detenzione

Art. 60 Foraggiamento e cura

Art. 61 Movimento

Art. 62 Notifica della detenzione di cavalli

Art. 63 Divieto dell’uso di filo spinato

Sezione 8: Conigli domestici

Art. 64 Esigenze comportamentali e detenzione in gruppo degli animali giovani

Art. 65 Parchi

Sezione 9: Volatili e piccioni domestici

Art. 66 Attrezzature

Art. 67 Illuminazione

Sezione 10: Cani domestici

Art. 68 Requisiti per la detenzione di cani

Art. 69 Impiego dei cani

Art. 70 Contatti sociali

Art. 71 Movimento

Art. 72 Ricovero, pavimenti

Art. 73 Trattamento dei cani

Art. 74 Formazione per i servizi di difesa

Art. 75 Addestramento dei cani da caccia

Art. 76 Mezzi ausiliari e apparecchi

Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani

Art. 78 Notifica di incidenti

Art. 79 Verifica e misure

Sezione 11: Gatti

Art. 80

Sezione 12: Autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione

Art. 81 Obbligo di autorizzazione

Art. 82 Procedura di rilascio dell’autorizzazione

Art. 83 Commissione per gli impianti di stabulazione

Art. 84 Comunicazione e pubblicazione

Capitolo 4: Animali selvatici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 85 Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici

Art. 86 Ibridi

Art. 87 Divieto di offrire cibo agli animali

Art. 88 Cattura di animali selvatici e immissione in un nuovo parco

Sezione 2: Detenzione privata e professionale di animali selvatici

Art. 89 Detenzione privata di animali selvatici

Art. 90 Detenzione professionale di animali selvatici

Art. 91 Ricorso a specialisti

Art. 92 Animali selvatici con particolari esigenze di detenzione e cura

Art. 93 Registro di controllo dell’effettivo degli animali

Sezione 3: Autorizzazioni

Art. 94 Procedura di autorizzazione

Art. 96 Autorizzazione

Sezione 4: Pesci e decapodi

Art. 97 Requisiti per le persone che si occupano di pesci e decapodi

Art. 98 Detenzione

Art. 99 Trattamento

Art. 100 Cattura

Capitolo 5: Trattamento professionale degli animali

Sezione 1: Pensioni o rifugi per animali, servizi di cura e aziende di allevamento

Art. 101 Obbligo di notifica

Art. 102 Requisiti per il personale che accudisce animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici

Sezione 2: Commerico e pubblicità con animali

Art. 103 Requisiti per il personale che accudisce animali nel settore commerciale e pubblicitario

Art. 104 Obbligo di autorizzazione

Art. 105 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

Art. 106 Autorizzazione

Art. 107 Notifica di mutamenti importanti

Art. 108 Registro di controllo dell’effettivo degli animali

Art. 109 Autorizzazione di detenzione per il cessionario

Art. 110 Limite d’età per il cessionario

Art. 111 Obbligo d’informazione

Capitolo 6: Sperimentazione animale, animali geneticamente modificati e animali con mutazioni patologiche

Sezione 1: Campo d’applicazione, deroghe consentite

Art. 112 Campo d’applicazione

Art. 113 Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza

Sezione 2: Detenzione, allevamento e commercio di animali da laboratorio

Art. 114 Direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio

Art. 115 Requisiti per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio

Art. 116 Requisiti per il personale che accudisce gli animali da laboratorio

Art. 117 Requisiti per i locali e i parchi

Art. 118 Provenienza degli animali da laboratorio

Art. 119 Trattamento degli animali da laboratorio

Art. 120 Marchiatura di animali da laboratorio

Art. 121 Sorveglianza della salute

Art. 122 Autorizzazione per i centri di detenzione

Sezione 3: Detenzione, allevamento e commercio di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche

Art. 123 Attestazione della modificazione genetica

Art. 124 Rilevamento dell’aggravio

Art. 125 Misure che riducono l’aggravio

Art. 126 Obbligo di notifica di linee e ceppi con mutazioni patologiche

Art. 127 Decisione sull’ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche

Sezione 4: Esecuzione di esperimenti

Art. 128 Requisiti relativi a istituti e laboratori

Art. 129 Designazione delle persone responsabili

Art. 130 Competenze del capounità

Art. 131 Competenze del responsabile d’esperimento

Art. 132 Requisiti per il responsabile d’esperimento

Art. 133 Competenze della persona che esegue esperimenti

Art. 134 Requisiti per le persone che eseguono esperimenti

Art. 135 Esecuzione degli esperimenti

Art. 136 Esperimenti che compromettono il benessere degli animali

Art. 137 Criteri per la valutazione dell’indispensabilità di esperimenti che compromettono il benessere degli animali

Art. 138 Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il benessere degli animali

Sezione 5: Autorizzazione di esperimenti sugli animali

Art. 139 Procedura di autorizzazione

Art. 140 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per esperimenti sugli animali

Art. 141 Contenuto dell’autorizzazione per esperimenti sugli animali

Art. 142 Autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti

Sezione 6: Documentazione e statistica

Art. 143 Registro di controllo dell’effettivo degli animali

Art. 144 Verbale dell’esperimento

Art. 145 Notifiche

Art. 146 Registro delle decisioni relative a linee e ceppi con mutazioni patologiche

Art. 147 Statistica

Sezione 7: Commissioni per gli esperimenti sugli animali

Art. 148 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

Art. 149 Commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali

Capitolo 7: Trasporto di animali

Sezione 1: Formazione e responsabilità per il trasporto di animali

Art. 150 Formazione e aggiornamento del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame

Art. 151 Responsabilità dei detentori di animali

Art. 152 Responsabilità degli autisti

Art. 153 Responsabilità dei destinatari

Art. 154 Designazione di una persona responsabile

Sezione 2: Trattamento degli animali

Art. 155 Selezione degli animali

Art. 156 Preparazione degli animali

Art. 157 Personale incaricato di accudire gli animali durante il trasporto

Art. 158 Separazione degli animali

Art. 159 Carico e scarico degli animali

Art. 160 Trattamento di determinate specie animali

Art. 161 Guida

Art. 162 Deroghe alla durata massima del trasporto

Sezione 3: Mezzi e contenitori di trasporto

Art. 163 Pulizia e disinfezione

Art. 164 Lettiera

Art. 165 Mezzi di trasporto

Art. 166 Merci trasportate insieme agli animali

Art. 167 Contenitori di trasporto

Art. 168 Deroghe

Sezione 4: Trasporti internazionali di animali

Art. 169 Controllo delle partite di animali

Art. 170 Autorizzazione

Art. 171 Notifica di violazioni

Art. 172 Piano di trasporto e libretto di bordo

Art. 173 Attrezzature particolari

Art. 174 Precauzioni particolari per i trasporti internazionali

Art. 175 Transito di animali

Art. 176 Trasporto aereo

Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 177 Requisiti per il personale addetto all’abbattimento e alla macellazione

Art. 178 Obbligo di stordimento

Art. 179 Metodi di uccisione

Sezione 2: Trattamento degli animali

Art. 180 Consegna

Art. 181 Ricovero

Art. 182 Conduzione degli animali

Art. 183 Abbattimento dei pulcini

Sezione 3: Stordimento e dissanguamento degli animali

Art. 184 Metodi di stordimento ammessi

Art. 185 Stordimento

Art. 186 Apparecchi e impianti di stordimento

Art. 187 Dissanguamento

Sezione 4: Coordinamento dei compiti di controllo nelle aziende di macellazione

Art. 188

Capitolo 9: Formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di detenzione di animali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 189 Scopo della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento

Art. 190 Obbligo di aggiornamento, perfezionamento

Art. 191 Formazione e perfezionamento ordinati dalle autorità cantonali

Sezione 2: Tipi di formazione e indirizzi professionali

Art. 192 Tipi di formazione

Art. 193 Attestato di formazione

Art. 194 Professioni agricole

Art. 195 Guardiani di animali

Art. 196 Professioni legate alla pesca

Art. 197 Formazione specialistica non legata a una professione

Art. 198 Formazione con attestato di competenza

Sezione 3: Riconoscimento e organizzazione delle formazioni

Art. 199 Riconoscimento da parte dell’UFV e dell’autorità cantonale

Art. 200 Criteri e procedura di riconoscimento

Art. 201 Organizzazione delle formazioni specialistiche

Art. 202 Esame

Sezione 4: Requisiti per i formatori dei detentori di animali

Art. 203 Formatori dei detentori di animali

Art. 204 Formatori per gli interventi in anestesia

Art. 205 Requisiti per i centri di formazione

Art. 206 Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica

Capitolo 10: Compiti amministrativi ed esecuzione

Sezione 1: Compiti dell’UFV

Art. 207 Ricerca

Art. 208 Sorveglianza, formazione e informazione

Art. 209 Ordinanze dell’Ufficio federale e sistema informatico centrale

Sezione 2: Compiti dei Cantoni

Art. 210 Organi esecutivi cantonali

Art. 211 Cauzione

Art. 212 Diniego e revoca di autorizzazioni

Art. 212a Inserimento nel sistema informatico dei divieti di tenere animali

Sezione 3: Controlli

Art. 213 Aziende agricole detentrici di animali

Art. 214 Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione

Art. 215 Commerci zoologici, detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni o rifugi per animali

Art. 216 Centri di detenzione di animali da laboratorio ed esperimenti sugli animali

Art. 217 Trasporti di animali

Art. 218 Verifica dell’attività di controllo delegata a privati

Sezione 4: Emolumenti cantonali

Art. 219

Capitolo 11: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 220

Sezione 2: Disposizioni transitorie e derogatorie

Art. 221 Disposizione transitoria della modifica del 27 giugno 2001

Art. 222 Disposizioni derogatorie

Art. 223 Disposizioni transitorie per gli esperimenti sugli animali

Art. 224 Disposizione transitoria per la deroga all’obbligo di anestesia per la castrazione di lattonzoli

Art. 225 Altre disposizioni derogatorie

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 226

Allegato 1 Requisiti minimi per la detenzione di animali domestici
Allegato 2 Requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici (con o senza autorizzazione) Rettili Anfibi Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentali
Allegato 3 Requisiti minimi per la detenzione di animali da laboratorio
Allegato 4 Spazio minimo per il trasporto di animali da reddito
Allegato 5 Disposizioni transitorie
Allegato 6 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione,
il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali 2. L’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione di animali da compagnia 4. Ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale
sulla pesca 5. Ordinanza del 18 agosto 2005 sui medicamenti per uso veterinario


 RU 2008 2985


1 RS 455

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali