Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Animali selvatici
Sezione 4: Pesci e decapodi
< Art. 98 Detenzione
> Art. 100 Cattura

Art. 99 Trattamento

1 La manipolazione dei pesci e dei decapodi deve limitarsi al minimo indispensabile per non sottoporli a inutile stress.

2 La cernita dei pesci commestibili, dei pesci da ripopolamento e dei decapodi, nonché l’ottenimento di prodotti della riproduzione devono essere effettuati da persone che dispongono delle necessarie conoscenze e mediante attrezzature e metodi appropriati.

3 Durante la cernita, i pesci e i decapodi devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali