Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 1: Disposizioni generali sulla detenzione degli animali
< Art. 8 Poste, box, dispositivi d’attacco
> Art. 10 Requisiti minimi
Art. 9 Stabulazione in gruppo
1 Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o pił specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.
2 In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve:
- a.
- tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo;
- b.
- se necessario, prevedere per gli animali la possibilitą di evitarsi e di ritirarsi; e
- c.
- per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incompatibili, predisporre ricoveri separati o parchi d’isolamento.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali