Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 1: Disposizioni generali sulla detenzione degli animali
< Art. 8 Poste, box, dispositivi d’attacco
> Art. 10 Requisiti minimi

Art. 9 Stabulazione in gruppo

1 Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o pił specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.

2 In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve:

a.
tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo;
b.
se necessario, prevedere per gli animali la possibilitą di evitarsi e di ritirarsi; e
c.
per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incompatibili, predisporre ricoveri separati o parchi d’isolamento.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali