Capitolo 3: Animali domestici
Sezione 10: Cani domestici
< Art. 78 Notifica di incidenti
> Art. 80
Art. 79 Verifica e misure
1 Una volta ricevuta la notifica, il servizio cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.
2 L’UFV determina le modalità di verifica.
3 Se dalla verifica dei fatti emerge un disturbo comportamentale del cane, in particolare un comportamento oltremodo aggressivo, l’autorità cantonale dispone le misure necessarie.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali