Capitolo 3: Animali domestici
Sezione 10: Cani domestici
< Art. 75 Addestramento dei cani da caccia
> Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani
Art. 76 Mezzi ausiliari e apparecchi
1 Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggono all’animale ferite o forti dolori oppure che lo irritano notevolmente o gli incutono paura.
2 È vietato l’impiego di dispositivi a scarica elettrica e di dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o che agiscono con sostanze chimiche.1
3 Su richiesta, l’autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente tali apparecchi a scopi terapeutici. Essa verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale dell’interno (DFI)2 stabilisce in un’ordinanza il contenuto e la forma dell’esame.
4 Chiunque impiega apparecchi soggetti ad autorizzazione deve documentarlo e presentare all’autorità cantonale, al termine di ogni anno civile, un elenco di tutti gli impieghi degli apparecchi. Vanno menzionati:
- a.
- la data di ogni impiego;
- b.
- il motivo dell’impiego;
- c.
- il mandante;
- d.
- le caratteristiche fisiche e la marchiatura del cane;
- e.
- il risultato dell’impiego dell’apparecchio.
5 I mezzi ausiliari che vengono collocati sui denti del cane per evitare che morda devono rispettare la conformazione anatomica e permettergli una respirazione agevole.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 565).
2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.