Capitolo 3: Animali domestici
Sezione 10: Cani domestici
< Art. 72 Ricovero, pavimenti
> Art. 74 Formazione per i servizi di difesa
Art. 73 Trattamento dei cani
1 L’allevamento, l’educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l’adattamento all’ambiente. Per i cani da lavoro la socializzazione deve essere adeguata in funzione dello scopo di utilizzo.
2 È proibito punire i cani con spari, utilizzare collari con aculei interni e trattarli con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri. Le misure correttive devono essere adeguate alla situazione.
3 Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o in lattazione. I cani devono essere bardati adeguatamente.
Stato 1° gennaio 2013
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