Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 1: Disposizioni generali sulla detenzione degli animali
< Art. 6 Protezione dalle condizioni meteorologiche
> Art. 8 Poste, box, dispositivi d’attacco
Art. 7 Ricoveri, parchi, suolo
1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:
- a.
- il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b.
- la salute degli animali non sia compromessa; e
- c.
- gli animali non possano fuggire.
2 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.
3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali