Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 1: Disposizioni generali sulla detenzione degli animali
< Art. 6 Protezione dalle condizioni meteorologiche
> Art. 8 Poste, box, dispositivi d’attacco

Art. 7 Ricoveri, parchi, suolo

1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

a.
il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
b.
la salute degli animali non sia compromessa; e
c.
gli animali non possano fuggire.

2 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.

3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali