Capitolo 3: Animali domestici
Sezione 10: Cani domestici
< Art. 67 Illuminazione
> Art. 69 Impiego dei cani
Art. 68 Requisiti per la detenzione di cani
1 Prima di acquistare un cane, i futuri detentori devono fornire un attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di avere gią detenuto un cane.
2 La persona responsabile dell’accudimento del cane deve conseguire, nell’anno che segue il suo acquisto, un attestato di competenza relativo alla conduzione del cane nelle situazioni della vita quotidiana. Sono eccettuate le persone con un’abilitazione quale:
- a.
- formatore per detentori di cani di cui all’articolo 203;
- b.
- specialista incaricato di individuare le cause dei disturbi comportamentali nei cani.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali