Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Animali domestici
Sezione 9: Volatili e piccioni domestici
< Art. 66 Attrezzature
> Art. 68 Requisiti per la detenzione di cani

Art. 67 Illuminazione

1 Nei locali per volatili domestici l’intensità luminosa durante il giorno non può essere inferiore a 5 lux, eccetto nei settori di riposo e di ritiro e nei nidi per la deposizione delle uova.

2 Durante la fase di oscurità, nelle detenzioni di animali da ingrasso o di riproduttori di pollame da ingrasso può essere utilizzata un’illuminazione di orientamento con un’intensità luminosa inferiore a 1 lux.

3 In presenza di cannibalismo l’intensità luminosa può essere provvisoriamente ridotta al di sotto di 5 lux e si può rinunciare alla luce naturale. La riduzione dell’intensità luminosa e la rinuncia alla luce naturale devono essere comunicate prontamente all’autorità cantonale.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali