Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Animali domestici
Sezione 6: Lama e alpaca
< Art. 57 Detenzione
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Art. 58 Foraggiamento

1 I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso all’acqua.

2 I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo.


Stato 1° gennaio 2012
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