Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Animali domestici
Sezione 2: Bovini
< Art. 40 Stabulazione fissa
> Art. 42 Possibilitą di raffrescamento per bufali e yak

Art. 41 Stabulazione libera

1 Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi.

2 Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo il numero degli animali non deve superare quello dei box disponibili. I box di riposo devono essere provvisti di un bordo rialzato.

3 Gli animali partorienti devono essere ricoverati in un compartimento speciale sufficientemente ampio in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuati i parti che avvengono al pascolo e i casi particolari di parto inaspettato.

4 Per l’ingestione degli alimenti di base, ogni animale deve disporre di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum.


Stato 1° gennaio 2013
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