Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 1: Disposizioni generali sulla detenzione degli animali
< Art. 3 Detenzione adeguata degli animali
> Art. 5 Cura

Art. 4 Alimentazione

1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all’assunzione di cibo, tipiche della specie.

3 Gli animali vivi possono essere dati in pasto soltanto ad animali selvatici. La condizione è che questi ultimi abbiano un comportamento normale di cattura e di uccisione e che:

a.
non possa essere assicurata l’alimentazione con animali morti o altri alimenti;
b.
sia prevista una reintroduzione nell’ambiente naturale; oppure
c.
l’animale selvatico e la sua preda siano tenuti in un parco comune sistemato in modo adeguato anche per la preda.

Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali