Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Animali domestici
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 33 Illuminazione
> Art. 35 Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla

Art. 34 Pavimenti

1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

2 I pavimenti perforati devono essere adeguati alla taglia e al peso degli animali. Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali