Capitolo 3: Animali domestici
Sezione 1: Disposizioni generali
< Art. 32 Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali
> Art. 34 Pavimenti
Art. 33 Illuminazione
1 Gli animali domestici non possono essere tenuti costantemente al buio.
2 I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale.
3 L’intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; l’intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall’articolo 67.
4 Se l’intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano l’infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale.
5 La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei pulcini, in cui può essere prolungata fino a 24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce per l’allevamento di galline ovaiole può essere abbreviata.
6 Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità nell’arco di 24 ore.