Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 1: Disposizioni generali sulla detenzione degli animali
< Art. 2 Definizioni
> Art. 4 Alimentazione

Art. 3 Detenzione adeguata degli animali

1 Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltą di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.

2 I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.

3 L’alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.

4 Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.


Stato 1° gennaio 2012
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