Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 4: Allevamento di animali
< Art. 27 Utilizzo di metodi di riproduzione artificiale
> Art. 29 Disposizioni in materia di allevamento

Art. 28 Allevamento di cani e gatti

1 L’incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.

2 Nell’allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all’ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali.

3 Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un’ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall’allevamento.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali