Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 11: Disposizioni finali
Sezione 3: Entrata in vigore
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Art. 226

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2008.

2 Gli articoli 23 capoversi 1 lettere b–d e 2, 97 capoverso 2, 100 capoverso 2, 194 capoverso 1 lettera a e gli articoli 3 primo periodo, 5b e 5d dell’allegato 6 cifra II/4 entrano in vigore il 1° gennaio 2009.


Stato 1° gennaio 2012
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