Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 3: Pratiche vietate
< Art. 21 Pratiche vietate sui cavalli
> Art. 23 Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi
Art. 22 Pratiche vietate sui cani
1 Sui cani è inoltre vietato:
- a.
- recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;
- b.
- importare cani con orecchie o coda recise;
- c.
- sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire loro di emettere gridi ed esprimere dolore;
- d.
- utilizzare animali vivi per addestrare cani o esaminarne l’aggressività, ad eccezione dell’addestramento e dell’esame dei cani nelle tane artificiali secondo l’articolo 75 e dell’addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame;
- e.
- offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l’intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali.
2 I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. I cani importati in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali