Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 3: Pratiche vietate
< Art. 21 Pratiche vietate sui cavalli
> Art. 23 Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi

Art. 22 Pratiche vietate sui cani

1 Sui cani è inoltre vietato:

a.
recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;
b.
importare cani con orecchie o coda recise;
c.
sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire loro di emettere gridi ed esprimere dolore;
d.
utilizzare animali vivi per addestrare cani o esaminarne l’aggressività, ad eccezione dell’addestramento e dell’esame dei cani nelle tane artificiali secondo l’articolo 75 e dell’addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame;
e.
offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l’intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali.

2 I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. I cani importati in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali