Capitolo 10: Compiti amministrativi ed esecuzione
Sezione 4: Emolumenti cantonali
< Art. 218 Verifica dell’attività di controllo delegata a privati
> Art. 220
Art. 219
Il servizio specializzato cantonale può riscuotere i seguenti emolumenti per i servizi elencati qui di seguito:
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fr. | ||
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da 100.– a 5000.– | |
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secondo il tempo impiegato | |
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secondo il tempo impiegato |
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali