Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 10: Compiti amministrativi ed esecuzione
Sezione 4: Emolumenti cantonali
< Art. 218 Verifica dell’attività di controllo delegata a privati
> Art. 220

Art. 219

Il servizio specializzato cantonale può riscuotere i seguenti emolumenti per i servizi elencati qui di seguito:

fr.

a.
autorizzazioni e decisioni, secondo il tempo impiegato

da 100.– a 5000.–

b.
controlli che hanno dato luogo a contestazioni

secondo il tempo impiegato

c.
servizi particolari che hanno causato un dispendio che esula dall’attività consueta del servizio

secondo il tempo impiegato


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali