Capitolo 10: Compiti amministrativi ed esecuzione
Sezione 2: Compiti dei Cantoni
< Art. 212a Inserimento nel sistema informatico dei divieti di tenere animali
> Art. 213 Aziende agricole detentrici di animali
Art. 212b1 Comunicazione di decisioni penali cantonali
Le autoritą cantonali comunicano all’UFV tutte le decisioni penali e le decisioni di abbandono del procedimento pronunciate in applicazione della legislazione sulla protezione degli animali.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5001).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali