Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 3: Pratiche vietate
< Art. 20 Pratiche vietate sui volatili domestici
> Art. 22 Pratiche vietate sui cani

Art. 21 Pratiche vietate sui cavalli

Sui cavalli č inoltre vietato:

a.
accorciare il fusto della coda;
b.
modificare la posizione naturale dello zoccolo, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli;
c.
incitare o punire i cavalli con dispositivi a scarica elettrica quali speroni, frustini o altri apparecchi elettrici di conduzione;
d.
impiegarli nelle competizioni equestri se sono stati tagliati o anestetizzati i nervi delle zampe o se la pelle degli arti č stata sensibilizzata o se č stato applicato un apparecchio che provoca dolore agli arti;
e.
eliminare i peli tattili;
f.
legare la lingua.

Stato 1° gennaio 2012
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